ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COLLEZIONISTI ANNULLAMENTI ITALIANI
STATUTO
Art.1 –
Denominazione, sede e durata.
Ai sensi e per gli effetti
dell’art.18 della Costituzione Italiana e degli art. 36,37 e 38 del
Codice Civile,è costituita in Italia l’Associazione Nazionale
Collezionisti
Annullamenti Italiani fra
collezionisti e studiosi di annulli e bolli postali interessanti
l’area italiana. Detta associazione viene denominata con la
sigla ANCAI.
L’ ANCAI è apolitica, apartitica, a carattere privato e culturale,
con esclusione di ogni fine commerciale e di lucro. Ha sede a
Torino, ma potrà esplicare la propria attività sull’intero
territorio nazionale e anche all’estero.
Art. 2
– Oggetto e scopi dell’associazione sono:
- diffondere la conoscenza e
l’interesse per gli annulli o bolli postali italiani dai precursori
in poi, mediante
la stampa della pubblicazione periodica L’ANNUL LO, edita
senza fini di lucro;
- creare e facilitare i contatti
fra gli interessati ai vari settori di tale ramo della della
filatelia;
- promuovere studi, ricerche, pubblicazioni nel campo degli
annulli e bolli postali italiani;
- indire convegni, mostre, conferenze, incontri sul tema e per gli
scopi dell’associazione;
- creare e mantenere rapporti con le altre analoghe associazioni
nazionali ed estere;
- realizzare servizi sociali d’informazione, consulenza, reperimento
materiale, nel limite del consentito.
Si avvarrà a tali scopi del
Notiziario sociale e di un sito internet.
Art. 3
– Rapporto associativo.
L’iscrizione all’ANCAI è aperta a
persone ed associazioni, italiane ed estere, che ne facciano
richiesta scritta, a condizione che la medesima venga accettata dal
Consiglio Direttivo, e comporta l’accettazione del presente Statuto
e delle norme regolamentari interne, e l’obbligo di versare la
quota associativa annuale.Il rapporto associativo è inteso a tempo
indeterminato (è espressamente esclusa ogni limitazione in funzione
della temporaneità della partecipazione alla vita associativa), e
può cessare solo per esplicita volontà dell’associato, ovvero per
decesso, ovvero per il mancato versamento nei termini previsti
della quota associativa annuale, ovvero per radiazione, nel caso si
verifichi uno dei fatti seguenti:- inadempienza agli obblighi del
presente Statuto;
- inadempienza alle prescrizioni del
regolamento interno;
- azioni ritenute disonorevoli entro
e fuori dall’Associazione;
- condotta contraria alle attività
dell’Associazione;
- quando siano intervenuti motivi
che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del
rapporto
associativo.
La radiazione viene deliberata
dal Consiglio Direttivo; la delibera di esclusione deve
essere comunicata al Socio mediante lettera raccomandata.
Contro tale delibera è ammesso ricorso all’Assemblea, la cui
decisione è inappellabile.
I soci in regola con la quota sociale
godono di tutti i diritti derivanti dallo Statuto, compreso il
diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e
dei regolamenti,e per la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione;
solo i maggiori di età possono essere
eletti alle cariche sociali.
La quota associativa annuale versata
dai Soci si riferisce all’anno solare, è personale e non
trasmissibile ad altri, fatta eccezione per i trasferimenti a causa
di morte, non è rivalutabile, e, in caso di scioglimento del
rapporto associativo, non è rimborsabile, qualunque sia la data di
ammissione.
La quota associativa deve essere versata improrogabilmente entro il
31 marzo di ogni anno.
Art. 4
- Gli organi dell’associazione sono:
a)
l’Assemblea generale dei Soci;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 5 – Assemblea dei Soci.
E’ l’organo sovrano
dell’Associazione, ed è costituita da tutti gli aderenti in
regola col pagamento della quota associativa. L’Assemblea è
convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente,
o, in caso di impossibilità, dal Vice Presidente o da altra
persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un
segretario dell’Assemblea, che potrà essere il Segretario
dell’Associazione o altra persona presente, e che dovrà redigere
il verbale dell’Assemblea, controfirmandolo assieme al Presidente.
La convocazione è fatta in via
ordinaria almeno una volta all’anno, per l’approvazione della
relazione di attività e del rendiconto economico e finanziario.
Poiché il bilancio amministrativo dell’Associazione si apre il 1°
gennaio e si chiude il 31 dicembre, l’ Assemblea ordinaria annuale
deve aver luogo entro il 31 marzo di ogni anno, onde poter
sottoporre ai Soci il rendiconto economico e finanziario dell’anno
precedente e il bilancio preventivo dell’anno successivo.
Con cadenza triennale, l’ Assemblea
ordinaria delibera sulla nomina dei componenti del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e del relativo
Presidente.
L’Assemblea ordinaria può essere
convocata anche su richiesta motivata di almeno due componenti del
Consiglio Direttivo o di un decimo degli Associati, in regola con la
quota associativa; relativamente alle modalità di convocazione,
valgono le norme di cui al capoverso successivo.
L’avviso di convocazione dell’
Assemblea dei Soci, recante la data, il luogo e l’ora della prima
riunione e dell’eventuale seconda riunione, viene comunicato ai Soci
con almeno trenta giorni di preavviso, mediante pubblicazione sul
Notiziario sociale, ovvero inviato singolarmente ai Soci per
lettera o per e-mail, e deve contenere l’ordine del giorno
dettagliato. Se l’Assemblea è elettiva, il preavviso sarà di almeno
sessanta giorni.
L’Assemblea è regolarmente
costituita in prima convocazione se è presente o rappresentata la
metà più uno dei Soci in regola con la quota sociale, e delibera con
la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione
l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e di
eventuali rappresentati, purchè non inferiore al
numero dei membri del Consiglio
Direttivo, e delibera a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria
ha luogo ogni volta che si renda necessaria per le
esigenzedell’Associazione: in particolare, delibera sulle modifiche
e/o integrazioni dello Statuto.
L’ Assemblea straordinaria è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza e
l’eventuale rappresentanza della metà più uno dei Soci in regola con
la quota associativa, e delibera con la maggioranza di voti dei due
terzi dei presenti; in seconda convocazione, è valida qualunque sia
il numero degli intervenuti e rappresentati, e delibera a
maggioranza dei due terzi dei presenti.
Le votazioni nelle Assemblee
avverranno per alzata di mano, salvo che per le elezioni del
Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali, che dovranno
avvenire per scheda segreta. Per tutte le delibere dell’Assemblea
ciascun Socio ha diritto ad un voto e a un massimo di due deleghe
scritte. Come previsto dall’atto costitutivo dell’ Associazione,
approvato il 21 novembre 1970, e
dalle successive modifiche, è ammesso il voto per corrispondenza,
con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo con apposito
Regolamento Elettorale.
Art. 6 – Consiglio Direttivo –
Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo, eletto
dai Soci a scrutinio segreto, è composto da un
minimo di cinque a un massimo di nove membri, che
durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il
numero dei Consiglieri da eleggere viene proposto dal Consiglio
Direttivo uscente, che ne darà comunicazione ai Soci all’interno
dell’ordine del giorno di convocazione dell’Assemblea
dei Soci: l’Assemblea ha facoltà di decidere diversamente.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo
seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un
Tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’Associazione: in caso di sua assenza o impedimento viene
sostituito dal Vice Presidente.
In particolare compete al Consiglio
Direttivo stabilire l’ammontare della quota associativa annua e
nominare, tra i Soci, delegati per eventuali incarichi a tempo.
Compete, invece, all’Assemblea dei Soci la scelta, fra quelli che si
sono contraddistinti per particolari meriti marcofili, del Socio più
idoneo a ricoprire la carica di Presidente Onorario.
Il Presidente convoca il Consiglio
Direttivo. Il Consiglio Direttivo può essere inoltre convocato, in
qualsiasi momento, su richiesta di almeno tre Consiglieri. L’avviso
di convocazione dovrà essere inviato, mediante e-mail o
telefonicamente, a ciascun Consigliere e Revisore dei Conti,
almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, e
dovrà precisare la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno
della riunione stessa. In difetto di tali formalità e termini, il
Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i
Consiglieri in carica. Per la validità delle deliberazioni è
necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di
parità, prevale il voto del Presidente. I verbali delle riunioni,
inseriti nell’apposito libro sociale, sono letti e sottoscritti dal
Presidente e dal Segretario.
Il Collegio dei Revisori dei Conti,
composto da tre membri, fra i quali l’Assemblea elegge un
Presidente, ha il compito di controllare la gestione, la contabilità
di cassa e i conti dell’Associazione; i Revisori dei Conti rimangono
in carica per un triennio e sono rieleggibili.
Il Presidente dell’Associazione ha la
facoltà di fare intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo il
Presidente Onorario.
Art. 7 – Regolamenti integrativi.
Un eventuale regolamento
integrativo formulato dal Consiglio Direttivo dovrà essere
sottoposto all’approvazione dell’ Assemblea ordinaria dei Soci.
Art. 8 – Scioglimento dell’
Associazione.
Non avendo l’ANCAI scopi speculativi
o di lucro, durante la vita dell’Associazione è fatto espresso
divieto di distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la
distribuzione o la destinazione non siano previste dalla legge. In
caso di scioglimento o trasformazione dell’Associazione – che
potranno avvenire solo su delibera dell’Assemblea straordinaria, con
le modalità e maggioranze previste dall’art.5, cpv.7 e 8 - è fatto
obbligo di devolverne il patrimonio ad altra associazione con
finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L.
23.12.1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 9 – Norme di rinvio.
Per quanto non indicato nel presente
Statuto, si fa riferimento al Codice civile e alle leggi vigenti in
materia di associazioni e persone giuridiche private.
Milano, 26 marzo 2011.